Regolamento del consiglio
relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(1) La direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili (3), la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (4), e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (5), sono state più volte modificate. Considerata la necessità di apportare nuove modifiche,
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(2) Gli atti giuridici dell'Unione relativi alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili hanno un contenuto estremamente tecnico e comprendono disposizioni particolareggiate che devono essere regolarmente adeguate. Al fine di evitare che gli Stati membri debbano recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale e, di conseguenza,
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(3) Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato interno causati da disposizioni divergenti degli Stati membri per quanto riguarda le denominazioni delle fibre tessili e l'etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, è necessario armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni figuranti su etichette, contrassegni e documenti che accompagnano i prodotti tessili nei vari cicli di produzione, trasformazione e distribuzione.
(4) opportuno che i requisiti di etichettatura e contrassegno di cui al presente regolamento non si applichino nei casi in cui i prodotti tessili siano dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso o nei casi in cui prodotti tessili su misura siano confezionati da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi. Tali esenzioni dovrebbero tuttavia essere limitate alle operazioni tra dette persone che lavorano nella propria abitazione o imprese indipendenti e le persone che commissionano loro lavori,
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(5) Il presente regolamento stabilisce disposizioni armonizzate in ordine a taluni aspetti dell'etichettatura e del contrassegno dei tessili, in particolare le denominazioni delle fibre tessili. Possono coesistere altre etichettature e altri contrassegni purché non si sovrappongano allo stesso ambito di applicazione del presente regolamento e siano compatibili con i trattati.
(6) opportuno stabilire norme che consentano ai fabbricanti di chiedere che la denominazione di una nuova fibra tessile sia inserita negli allegati del presente regolamento.
(7) inoltre opportuno prevedere disposizioni relative a taluni prodotti che non sono composti esclusivamente di materia tessile ma la cui parte tessile costituisce un elemento essenziale o sulla quale l'operatore economico richiama specificamente l'attenzione.
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opportuno stabilire norme per l'etichettatura e il contrassegno di taluni prodotti tessili che contengono parti non tessili di origine animale. In particolare, il presente regolamento dovrebbe stabilire l'obbligo di indicare la presenza di parti non tessili di origine animale nell'etichettatura o contrassegno dei prodotti tessili che contengono tali parti,
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(9) La tolleranza riguardo alle fibre estranee, che non devono essere indicate sulle etichette e sui contrassegni, dovrebbe applicarsi sia ai prodotti puri che ai prodotti misti.
(10) L'etichettatura o il contrassegno della composizione fibrosa dovrebbero essere obbligatori al fine di garantire la disponibilità di informazioni corrette e uniformi per tutti i consumatori dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia ostare a che gli operatori economici indichino in aggiunta la presenza di piccole quantità di fibre che richiedono particolare attenzione per mantenere la qualità originale del prodotto tessile. Nei casi in cui sia tecnicamente difficile precisare la composizione fibrosa di un prodotto tessile al momento della fabbricazione,
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(11) Al fine di evitare differenze di applicazione tra gli Stati membri è necessario determinare le modalità precise di etichettatura e contrassegno di alcuni prodotti tessili in cui sono presenti due o più componenti, nonché specificare le componenti dei prodotti tessili di cui non si deve tenere conto nell'etichettatura e nel contrassegno e in sede di analisi.
(12) I prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e quelli venduti a metraggio o a taglio dovrebbero essere messi a disposizione sul mercato in modo tale da consentire al consumatore di poter effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio globale o sul rotolo.
(13) L'impiego di denominazioni di fibre tessili e descrizioni della composizione fibrosa che godono di particolare favore presso gli utilizzatori e i consumatori dovrebbe essere sottoposto a determinate condizioni. Inoltre, al fine di fornire informazioni agli utilizzatori e ai consumatori, è opportuno che le denominazioni delle fibre tessili siano collegate alle loro caratteristiche.
(14) La vigilanza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento è soggetta al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
hogan outlet, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (1), e alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2).
(15) necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei prodotti tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. I metodi applicati per le prove ufficiali realizzate negli Stati membri al fine di determinare la composizione fibrosa di prodotti tessili composti di mischie di fibre binarie e ternarie dovrebbero essere uniformi, sia per quanto riguarda il pretrattamento del campione che la sua analisi quantitativa. Al fine di semplificare il presente regolamento e adattare i metodi uniformi ivi contenuti al progresso tecnico, è opportuno che detti metodi siano trasformati in norme armonizzate. A tal fine, la Commissione dovrebbe gestire la transizione dal sistema attuale, basata sui metodi stabiliti dal presente regolamento, a un sistema basato su norme europee armonizzate. L'uso di metodi di analisi uniformi dei prodotti tessili composti di mischie di fibre binarie e ternarie faciliterà la libera circolazione di questi prodotti e migliorerà in tal modo il funzionamento del mercato interno.
(16) Nel caso di mischie di fibre tessili binarie per le quali non esiste un metodo di analisi uniforme a livello di Unione, è opportuno che il laboratorio incaricato della prova sia autorizzato a determinare la composizione di tali mischie, indicando nella relazione d'analisi il risultato ottenuto, il metodo utilizzato e il suo grado di precisione.
(17) opportuno che il presente regolamento stabilisca i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra durante la determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili e fornisca due tassi convenzionali diversi per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli. Dal momento che non è sempre possibile riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e che di conseguenza risultati divergenti possono derivare dall'applicazione delle tolleranze durante i controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nell'Unione, è opportuno autorizzare i laboratori incaricati dei controlli ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico.
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opportuno stabilire regole relative ai prodotti esentati dai requisiti generali di etichettatura e contrassegno di cui al presente regolamento, in particolare per quanto concerne i prodotti monouso o i prodotti per i quali è richiesta unicamente un'etichettatura globale.
(19) Le prassi commerciali ingannevoli, che implicano false informazioni che indurrebbero i consumatori a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso, sono vietate ai sensi della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (1),
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(20) La tutela dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti,
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(21) Il settore tessile europeo è colpito dal fenomeno della contraffazione, che pone dei problemi in termini di protezione e informazione dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'attuazione della legislazione orizzontale dell'Unione e delle misure concernenti i prodotti contraffatti nel settore dei prodotti tessili, per esempio il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (3).
(22) opportuno stabilire una procedura per l'inclusione di nuove denominazioni di fibre tessili negli allegati del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe quindi stabilire i requisiti concernenti le richieste da parte dei produttori, o altre persone che agiscono per loro conto, relative a nuove denominazioni di fibre tessili da aggiungere a tali allegati.
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